COVID 19
LAVORI > Sicurezza sul Lavoro
REGIONE CAMPANIA
LINEE –GUIDA ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI
(Valide fino al 31/7/2020 – DPCM ……..) VERIFICARE
EMERGENZA CORONAVIRUS - COVID 19
Napoli, 20/4/2020
PREMESSA
Le presenti linee-guida si propongono di indicare quali siano le misure minime di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e di consentire una valutazione economica dei costi conseguenti all’applicazione delle suddette misure di prevenzione e protezione.
Le presenti linee-guida saranno aggiornate in funzione delle sopravvenienti disposizioni governative o regionali (DPCM, Ordinanze, ecc.) che saranno emesse per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria oltre che le prescrizioni o circolari emesse dagli Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative (INAIL, Ispettorato del lavoro, ASL).
A queste linee-guida dovranno riferirsi i Piani di Sicurezza e coordinamento da adeguarsi a cura dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione alla luce dell’emergenza Coronavirus Covid 19 in accordo con quanto indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed in adempimento agli obblighi previsti dall’art. dall’art.92, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08.
L’impresa esecutrice dei lavori sarà chiamata ad attuare concretamente le misure formulate nel presente documento, seppur con modalità autonomamente adottate, che andrà ad indicare sul proprio Piano Operativo di Sicurezza, che assumerà le caratteristiche di piano complementare di dettaglio.
Il Datore di lavoro dell’impresa esecutrice metterà a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento adeguato alle presenti linee-guida.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come le sindromi respiratorie, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.
Il nuovo virus SARS-CoV-2 , come designato dall’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), è l’attuale virus causa dell’epidemia chiamata “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2”.
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la “COVID-19” .
L’ICTV ha classificato il COVID-19come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.
I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro. Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto. La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED ORGANIZZATIVE
In considerazione degli elementi di rischio individuati si indicano le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel “Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per l’identificazione delle misure più appropriate da intraprendere si fa presente il riferimento a quanto previsto dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.
All’art. 1 troviamo le seguenti definizioni:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.
Per quanto concerne le modalità da attuare nel caso del coronavirus, ci viene in aiuto la Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute. Nella Circolare sono ben identificate le attività di pulizia e di sanificazione (attraverso disinfezione) degli ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.
In essa viene precisato, per gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia e sanificazione con prodotti chimici, dovrà essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La prevenzione del COVID-19 passa anche attraverso l’informazione dei lavoratori sulle procedure aziendali adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base del provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.
Per garantire altresì la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti lavoratori (e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266 e 286 del decreto legislativo 81/2008 (Testa Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" rif. DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi su qualunque area del territorio Italiano, il datore di lavoro di ciascuna impressa esecutrice presente in cantiere dovrà consegnare ad ogni lavoratore una dichiarazione scritta nella quale affermi:
l di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel Piano Operativo di Sicurezza il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori di rischio per trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)
l di avere adottato in presenza di più imprese tutte le misure anticovid in conformità del PSC
l di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;
l di avere adottato in cantiere misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3/N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e viceversa ecc;
l di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro, il proprio ufficio del personale e contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
l di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
l di aver evidenziato l’indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi (thermoscan, misuratori rapidi della temperatura corporea, ad infrarossi, senza contatto ecc.)
SEGNALETICA
L’impresa esecutrice informerà tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli informativi.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
l l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, di comunicarli al datore di Lavoro della propria Impresa e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
l la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
l l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
l l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
MODALITA’ DI INGRESSO SUI SITI DI LAVORO
Il Datore di lavoro quale misura preventiva chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e restituire firmato il modulo in allegato alle presenti linee-guida.
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Il Datore di Lavoro dovrà individuare ed evidenziare anche a mezzo di avvisi in bacheca o su cartello all’ingresso del cantiere il nominativo del personale incaricato della rilevazione della temperatura. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Nel caso in cui una persona presente in cantiere presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il Datore di Lavoro o in caso di sua assenza momentanea, il preposto o l’addetto alle emergenze, procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si tratta di caso sospetto.
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate se possibile (qualora ci sia lo spazio sufficiente ) si raccomanda in un apposito locale (in caso di mancanza di spazio un qualunque altro locale purché senza persone) e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Inoltre bisognerà avvisare le persone con cui il sospetto ammalato è venuto a contatto e far attendere anche ad esse l’arrivo delle autorità sanitarie competenti per ricevere istruzioni, lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con il sospetto ammalato; infine, eliminare in sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di carta utilizzati.
La rilevazione della temperatura - da eseguirsi ogni giorno prima dell’inizio del turno di lavoro - è condizione necessaria per consentire l’accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore.
Le operazioni dovranno essere svolte o all’aperto o in un locale riservato allo scopo con ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a cura di un preposto, con annotazione dell’avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a garantire con personale responsabilità l’assoluta riservatezza su quanto riscontrato.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora questo sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso ai locali aziendali e/o cantiere e fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Il Datore di Lavoro dovrà collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” della persona che sia stata riscontrata positiva.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere.
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, bisognerà assicurare delle modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e anche nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Il locale usato (apposito o provvisorio) come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEL CORSO DELL’ORARIO DI LAVORO IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e senza recarsi autonomamente al pronto soccorso.
Quindi si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.
Il locale usato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato.
L’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA
La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli sanitari e privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generate, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro dell’Impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il Datore di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.
La visita medica “VISITA DI ACCERTAMENTO SINTOMI DA COVID 19 “necessaria per il rilascio della certificazione d’idoneità di ogni singolo lavoratore ai sensi dell’art. 2 –lettera i del DPCM 04/3/2020, verterà nell’accertamento dell’assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.
Inoltre, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarò poi redatto verbale di formazione sottoscritto dalle parti.
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di cantiere.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare “mascherina e guanti” ogni qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da personale/autisti esterni. Si raccomanda per il personale preposto a contatti con visitatori, fornitori, ecc. di munirsi di visiera integrale personale da pulire dopo ogni uso.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; chiunque accederà al cantiere per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere e fornite al visitatore) e dovrà sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto (misura della temperatura corporea). Per tale ragione il responsabile del cantiere dovrà far presente l’obbligo del rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale.
Per fornitori, trasportatori, ecc., dovranno essere previsti servizi igienici dedicati (bagni chimici) con pulizia giornaliera degli stessi.
ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI
Ridurre gli spostamenti tra le varie aree di impianto/cantiere quando non è necessario.
Organizzare le lavorazioni o turni di lavoro limitando al minimo il personale presente nel cantiere o in una determinata area di lavorazione.
Se l’azienda ha un servizio di trasporto organizzato, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
È necessario ridurre il numero di lavoratori in relazione al mezzo aziendale a massimo n.2 unità se in automobile e comunque muniti di mascherina; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. Per i furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all’ampiezza del mezzo e comunque sono consentiti fino a 4 passeggeri muniti di mascherina.
È vietato in generale stare/sostare in gruppi di più di 3-4 persone alla volta, in base alla disponibilità degli spazi, mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima interpersonale di 1 m.
Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (ben maggiore di 1) m dalle persone presenti.
Attivare modalità di comunicazione attraverso mail, Skype, etc. … evitando le riunioni.
Tra i vari responsabili aziendali ridurre le comunicazioni dirette favorendo l’uso di videochiamate attraverso Skype, WhatsApp, etc. ...
È necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno essere effettuate a fine servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere.
Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con soglia minima settimanale o comunque come prevista nel PSC, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi chiusi.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminate, devono essere sanificate prima di consentire nuovamente il loro utilizzo da parte dei lavoratori. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi adeguati DPI in funzione dell’attività svolta (mascherina chirurgica nella generalità dei casi, filtrante respiratorio FFP2 o FFP3 se necessario in caso di uso di particolari sostanze che richiedono apposita prevenzione, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso e possibilmente impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI -svestizione). Sarà facoltà dell’impresa utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, l’addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica.
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione, come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Di seguito si riporta una lista non omnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
- Scrivanie e tavoli
- Porte e maniglie
- Sedie
- Muri
- Schermi
- Finestre
- Smartphone, Tablet
- Pulsantiere della telefonia fissa, dei distributori automatici, codice d’ingresso ai locali
- Abitacoli dei mezzi di cantiere (gli autoveicoli di cantiere devono essere frequentemente igienizzati e deve essere regolamentato l’uso del numero di lavoratori consentito).
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Ciascun’impresa esecutrice metterà a disposizione del personale presente in cantiere idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. In particolare, il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità dell’ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.
In alternativa all’ultima prescrizione, qualora non fosse possibile attuarla a causa di particolarità del cantiere, dovranno essere fornite ai lavoratori, con cadenza settimanale, delle confezioni tascabili (250 ml) di gel igienizzante.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA/REFETTORIO, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)
L’accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza non inferiore ad 1 metro tra le persone che li occupano.
Nei locali refettorio/mensa, per garantire le idonee distanze, dovrà essere valutata la necessità di istituire pause pranzo scaglionate di circa 30 minuti e dovranno essere adoperati guanti monouso.
Bisognerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. L’incremento di tali spazi sarà in funzione del numero dei lavoratori presenti in cantiere.
È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il rispetto di avere massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l’una e l’altra persona di almeno un metro).
È obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o doccia uno alla volta (ogni persona potrà accedere a tali locali solo dopo che sarà uscita la persona che lo occupava).
Sono vietate le “pause caffè” in gruppo (al massimo 2 persone per volta, mantenendo sempre la distanza tra l’una e l’altra di almeno un metro.
DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI BICCHIERI, CUCCHIAINI O ALTRO.
DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIO DI TELEFONI CELLULARI.
RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Non sono consentite riunioni, eventi interni, e attività di informazione e formazione se non da remoto. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia oltre che l’areazione dei locali.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per Dispositivi di Protezione Individuale, ai sensi dell’art. 74, comma 1, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Tra i vari obblighi prescritti dall’art. 77 del D.lgs. 81/2008e s.m.i., il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.
I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08s.m.i., avranno l’obbligo di:
utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
l aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
l non apportare modifiche ai DPI forniti;
l segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
l verificare prima di ogni utilizzo l’integrità e la funzionalità dei DPI;
l seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo.
A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:
l Protezione delle vie respiratorie;
l Protezione degli occhi;
l Protezione delle mani;
l Protezione del corpo.
Le protezioni delle vie respiratorie –classificate come DPI di III Categoria –proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l’esposizione ad agenti biologici nocivi.
Per la protezione dal nuovo COVID-19 sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico, in caso d’uso dei facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.
Si prevede l’obbligo delle mascherine tipo FPP2 o FPP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche lavorazioni.
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”. Lo spiega l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un video tutorial pubblicato sul suo sito web.
- Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
- Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
- Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso
- Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) devono essere anche conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
L’uso corretto dei DPI NON annulla il rischio, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti accettabili.
Il responsabile della sicurezza, prima della riapertura del cantiere, dovrà aggiornare il PSC e computare i relativi maggiori oneri.
ONERI DELLA SICUREZZA
Gli Oneri della Sicurezza in ragione delle procedure e le misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al momento saranno determinati da un prezziario costi sicurezza unico regionale redatto in funzione delle misure e regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative. Nel caso tale prezzario non fosse ancora stato pubblicato, le attività anti COVID previste dal PSC saranno risarcite a piè di lista, previa presentazione delle relative fatture, aumentate delle spese generali pari al 15% degli importi fatturati.
NUMERI UTILI
La Protezione Civile invita a recarsi nei pronti soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.
È attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.
Numeri verdi istituito dalla Regione Campania: 800 90 96 99
AL FINE DI ORIENTARE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA COVID-19, GLI OPERATORI (RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE E IMPRESE, ETC.) FARANNO RIFERIMENTO AL MANUALE PRODOTTO DAL CNCPT.
ALLEGATO 1 - MODELLO DI DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ………………………....................
nato a …………………………………………….
Il ………………………, residente in ……………………….. via/piazza ………………………. N. ………..
Codice Fiscale ………………………………………. Tel. (cellulare) ……………………………..
dipendente dell’impresa ……………………………
DICHIARA
Di aver ben compreso quanto riportato nell’aggiornamento del PSC del … ……. 2020, allegato all’aggiornamento del POS relativo e di rispettare in modo rigoroso quanto in esso rispettato. A tal proposito comunicherà al datore di lavoro eventuali situazioni quali:
- essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
- di aver febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, ecc.);
- che altri membri della sua famiglia presentano sintomatologie di cui al punto precedente;
DICHIARA INOLTRE
- di essere stato informato dal datore di lavoro sui rischi del COVID;
- di aver ricevuto materiale informativo a mezzo……in data……………. ;
- di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) prima di recarsi al lavoro ed al ritorno a casa;
- di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
- di mantenere, per quanto possibile, una distanza superiore ad un metro con le altre persone;
- in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta o indossando una mascherina protettiva (FFP2 o chirurgica) e guanti;
DICHIARA INFINE
- che per le attività in cantiere, laddove è inevitabile la distanza ravvicinata con altra persona, indosserà la mascherina fornita dal Datore di Lavoro;
- che laverà le mani con soluzione idroalcolica all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso o all’uscita dei servizi igienici con le soluzioni fornite dal Datore di Lavoro;
- che si assicurerà che i mezzi di cantiere, siano igienizzati, nel caso siano utilizzati da più persone, (per la posizione riguardante quadro di comando, volante, maniglie) ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;
- che si assicurerà che i servizi igienici siano igienizzati prima di essere utilizzati.
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci (art. 495 c.p.) - Allega documento di riconoscimento
Data Firma del Lavoratore
ALLEGATO 2 - MODELLO DI SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE
Nome ……………………………………………………………..Cognome ………………………………………………..
nato a …………………………………………….
Il ………………………, residente in ……………………….. via/piazza ………………………. N. ………..
Codice Fiscale ………………………………………. Tel. (cellulare) ……………………………..
1 Ha avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni?
· Stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID19 senza utilizzo DPI SI NO
· Assistenza a caso sospetto o confermato di COVID-19 senza utilizzo DPI SI NO
· Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2 SI NO
· Presenza di CASO COVID19 nel Reparto provenienza SI NO
dipendente dell’impresa ……………………………
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci (art. 495 c.p.)
Data Firma del Lavoratore
Se ci sono uno o più SI al Punto 1 → Praticare Tampone COVID19
Se ci sono uno o più SI ai Punti 1 e 2 → Il soggetto deve praticare tampone COVID19 ed essere avviato ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte del SEP competente in attesa di risultato diagnostico
2 Ha avuto uno dei seguenti sintomi?
· Febbre SI NO
· Tosse SI NO
· Dispnea SI NO
· Disturbi gastrointestinali SI NO (5-6 o più scariche diarroiche)
Interpretazione PUNTO 3
Se un SI ad A con nuova positività per IgM → Il soggetto deve praticare nuovo tampone
Se un SI ad A con nuova positività per IgG → Il soggetto deve praticare nuovo tampone
Se un SI a B con nuova positività per IgM ed IgG → Il soggetto deve praticare nuovo tampone
Se un SI a B con positività solo per IgG → Il soggetto deve praticare Test sierologico per titolazione anticorpale IgM ed IgG anti COVID19
Se un SI a C con nuova positività per IgG → Il soggetto deve praticare Test sierologico per titolazione anticorpale IgM ed IgG anti COVID19
RISERVATO AL MEDICO DI MEDICINA DELLAVORO
Ha già praticato test rapido con successivo Tampone negativo con positività per?
a) IgM SI NO
b) IgM ed IgG SI NO
c) IgG SI NO